1. L’estensione al personale militare delle prerogative dei dipendenti pubblici che assistono i
congiunti disabili è resa effettiva dall’art. 981, comma 1, lett. b), d.leg. 15 marzo 2010 n. 66
(codice dell’ordinamento militare) che, al fine di consentire la pienezza della tutela del disabile,
comporta una limitazione alla specificità dell’impiego del militare, impedendo che lo stesso sia
impegnato in attività operative e addestrative che lo distoglierebbero dalla finalità assistenziale.
2. È legittimo il provvedimento di rigetto della domanda avanzata dal militare di trasferimento
in via definitiva presso la sede alla quale è già assegnato in via temporanea per finalità
assistenziali.
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 18 aprile 2025, n. 3419, in Foro Italiano n. 5 del 2025, Parte Terza, pag. 185, con nota di richiami