Autorità amministrative indipendenti

AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI – TRASPORTI: 1. Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Parere in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi – Natura – Non vincolante -Ragioni. 2. Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti –Legittimazione ad impugnare i provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi – Vizio di incompetenza – Deducibilità -Ragioni.

1. I pareri resi dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m), del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché
obbligatori non hanno natura vincolante. (1).
In motivazione, la sezione ha precisato che il parere espresso dall’ART esprime la valutazione
dell’Autorità quanto all’applicazione, nel caso concreto, dei criteri generali previsti dalla legge, ma
non potrebbe mai assumere ex se portata vincolante, in quanto in caso contrario si perverrebbe al
riconoscimento in capo all’Autorità un vero e proprio ruolo di amministrazione attiva nella materia,
in contrasto anche con i chiarimenti della giurisprudenza costituzionale secondo cui, in materia di
tariffe, canoni e pedaggi la legge attribuisce all’Autorità il compito di stabilire solo i criteri, mentre
resta impregiudicata in capo ai soggetti competenti la determinazione in concreto dei corrispettivi per
i servizi erogati (sentenza n. 41/2013). Pertanto, allorquando intenda impugnare gli atti adottati dai
Comuni e dalle Regioni ai sensi dell’art. 37, comma 2, lett. m), del d.l. n. 201/2011, l’Autorità è
onerata di individuare gli specifici profili di violazione di legge e/o eccesso di potere da cui tali atti
siano affetti, senza che possa ritenersi sufficiente il mero richiamo alla mancata conformazione a un
parere reso ai sensi della norma richiamata.
2. L’art. 37, comma 2, lett. n), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito (con
modificazioni) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla legittimazione dell’Autorità di
regolazione dei traposti di impugnare innanzi l tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli
atti adottati, ai sensi della precedente lett. m), dalle regioni e dai comuni, deve essere interpretato
nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati l’Autorità può far valere anche il vizio di
incompetenza. (2).
In motivazione, la sezione ha precisato che l’ambito delle funzioni riconosciute all’Autorità è definito
in funzione (anche) delle attribuzioni dei soggetti pubblici chiamati a svolgere, nelle materie oggetto
di intervento, funzioni di amministrazioni attiva. Pertanto, se non fosse consentito all’Autorità di far
valere in giudizio il vizio di incompetenza ne risulterebbero pregiudicate le stesse attribuzioni
dell’Autorità, nella misura in cui l’eventuale azione di soggetti privi di competenza si presterebbe
all’aggiramento delle funzioni di regolazione e di vigilanza di cui essa è titolare. Inoltre, il vizio di
incompetenza implica in ogni caso, e a prescindere dal merito dell’azione amministrativa, una
radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica, ivi inclusa quella di cui all’art. 37, comma
2, lett. m), d.l. n. 201/2011, sicché tale specifico vizio è senz’altro riconducibile all’ambito materiale
indicato dalla norma.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione Terza, Sentenza 17 luglio 2025, n. 14132

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