1. Come è noto il principio ne bis in idem, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad
irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici
diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l’improcedibilità del processo che
nasca dall’indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo
della causa che risulti posteriormente iscritta. L’omessa cancellazione di tale causa è emendabile
anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità
della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l’abbia conclusa (Cass. civ., Sez. lavoro, 3
aprile 2014, n. 7813; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 5 aprile 2007, n. 8527). Tale principio è applicabile
anche al processo amministrativo, in forza del rinvio espresso ai sensi dell’art. 39 cod. proc. amm., (
“per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”), in quanto espressivo di una esigenza
comune a tutti i processi ovvero di rimediare ad una anomalia del procedimento, da eliminarsi con
mezzi interni onde prevenire la inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di
giudicati, per cui deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del
ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem (cfr.
Cons. Stato Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 806; Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1168; Sez. III, 28 febbraio
2018, n. 1257; Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 12309; Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5422).
2. Inoltre, il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell’onere
per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande
necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai
sensi del citato art. 2909 cod. civ.. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è
preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma
anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto
logico e indefettibile e come tali assoggettate all’effetto previsto dal citato art. 2909 cod. civ.
(Consiglio di Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558; Sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 258).
3. E’ vero che la giurisprudenza anche della Sezione ritiene che le pronunce in rito definiscano il
giudizio in via solo processuale, senza formare cosa giudicata in senso sostanziale mentre le decisioni
su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano loro effetti anche al di fuori del
processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri (Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2024, n. 2457; Cons.
Stato, Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301). Ma è altrettanto vero che in ordine agli antecedenti logici
necessari alla decisione, ancorché concretanti mere circostanze fattuali, è destinata a maturare una
generale preclusione alla loro successiva messa in discussione (in virtù della “copertura” che il
giudicato offre alle strumentali deduzioni di parte, sia in quanto effettivamente dedotte, sia in quanto
potenzialmente deducibili); inoltre, le sentenze che decidono sulla legittimazione e sull’interesse ad
agire come “condizioni” della tutela richiesta in giudizio sono sentenze che riguardano il merito
qualora pronuncino concretamente sull’esistenza o meno di tali condizioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
26 novembre 2020, n. 7437).
È legittimo il provvedimento dichiarativo della nullità del diploma di laurea (nella specie, per
mancanza di documentazione comprovante il superamento di alcuni esami nell’ambito del
programma «Erasmus»), anche se adottato dopo un rilevante arco temporale (nella fattispecie, dopo
oltre dieci anni) dal conseguimento del titolo, risultando inapplicabile il termine dell’autotutela
amministrativa previsto dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto si verte
in caso di immanente potere di verifica dell’amministrazione in ordine al valore legale dei fatti da
essa certificati.
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 14 agosto 2025, n. 7046