1. Innanzitutto, va dichiarata l’inammissibilità del “nuovo” petitum del Comune, per violazione
dell’art. 104 c.p.a..
Il Comune ha domandato infatti, in primo grado, il rigetto del ricorso proposto dai privati, ritenendo
legittimo il provvedimento emanato. Nel presente grado del giudizio, invece, il Comune domanda il
rigetto dell’appello, ritenendo dunque che il provvedimento emanato sia illegittimo, come sostenuto
dai privati originari ricorrenti nel ricorso di primo grado avversato dall’ente.
Tale condotta processuale, tuttavia, viola il disposto dell’art. 104 c.p.a. che fa divieto di proporre
“nuove domande”, qual è, per l’appunto, il domandare un esito processuale differente da quello
domandato in primo grado.
Se nel corso del giudizio, il Comune ritiene fondata la posizione degli originari ricorrenti, può, sul
piano sostanziale, operare con l’autotutela decisoria, mediante l’annullamento d’ufficio o la revoca
del provvedimento impugnato, qualora ne sussistano i relativi presupposti, e sul versante processuale,
facendo acquiescenza alla sentenza di primo grado.
È dunque in questi termini che va “riqualificata” la costituzione del Comune, cioè come sostanziale
dichiarazione di acquiescenza rispetto al ricorso di primo grado.
2. Rileva il Collegio che in tema di notifica di un atto processuale tramite servizio postale, qualora
l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per
assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio deve essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente
orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982 – esclusivamente
attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto “solo dall’esame concreto di tale atto il
giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità,
può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi,
esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa
come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare),
della raccomandata medesima da parte del destinatario’ (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; cfr. anche
Cass., 10 dicembre 2014, n. 25985; Cass., 8 aprile 2016, n. 6887; Cass., 30 settembre 2016, n. 19526;
Cass., 18 marzo 2022, n. 8895)” (Cass. civ., Sez. V, ord., 12 dicembre 2024 n. 32037).
In proposito, va ricordato che la Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto in atto tra le Sezioni
semplici circa la corretta interpretazione dell’art. 8 legge n. 890/1982, ha puntualizzato che “la
produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto
implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni
della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta,
trasforma tale effetto da «provvisorio» a «definitivo»”, in quanto si tratta “di un onere probatorio
processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente
acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento” (Sez. unite, 15 aprile 2021 n. 10012).
Si ritiene, infatti, che “la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fin di
garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie
giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la
citata C. Cost. 346/1998), con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria
formulazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nella parte in cui non prevedeva che, nella
fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione di firma del registro di
consegna; assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e
che lo fosse con una «raccomandata con avviso di ricevimento»” (Cass. civ., Sez. unite, n.
10012/2021, cit.).
Qualora dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche
al momento della consegna della raccomandata informativa (CAD), abbia correttamente provveduto
ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la
notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario abbia
provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio (Cass. civ., ord., 14 marzo 2024 n. 6853)
3. Inoltre, in linea generale, va considerato che le norme relative alla procedura di notificazione
devono essere interpretate in base ai principi di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria
delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali (Cass. civ., Sez. lavoro, n.
24099/2024, cit., relativa ad un caso in cui benché l’indirizzo sul piego da notificare riportasse un
numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, l’agente postale, aveva
immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad
altro numero civico che identificava l’accesso pedonale del medesimo stabile).
4. Va evidenziato che la prova della tardività dell’impugnazione incombe sulla parte che la eccepisce,
secondo i generali criteri di riparto del relativo onere e deve essere assistita da rigorosi ed univoci
riscontri oggettivi, dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza
dell’atto o del fatto (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7389).
5. per poter agire in giudizio, gli enti esponenziali (associazioni o comitati) devono essere in possesso
dei requisiti individuati dalla giurisprudenza e, in particolare, della stabilità operativa e della
rappresentatività (Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020 n. 6, §. 9; da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV,
4 agosto 2025 n. 6895; Sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5095; Sez. IV, 7 agosto 2024 n. 7033; Sez. IV,
02 maggio 2023, n. 4445), requisiti che non risultano adeguatamente provati nel caso di specie.
Conseguentemente, i signori Piero Covello, Francesco Runco, Simone Parisod e Enrico Siciliano, che
hanno agito unicamente nella qualità di membri del comitato, sono privi di legittimazione a ricorrere.
6. Le statuizioni del T.a.r. fanno corretta applicazione dei principi più volte enunciati dalla
giurisprudenza dal Consiglio di Stato, secondo cui i tre elementi sintomatici della unitarietà del
progetto sono costituiti dalla circostanza che gli impianti sono localizzati in aree vicine, sono
riconducibili al medesimo “centro di interessi” e condividono lo stesso punto di connessione (Cons.
Stato, sez. IV, n. 282 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 5465 del 2022; sez. II, n. 2536 del 2022; sez.
IV, n. 499 del 2018; sez. IV, n. 36 del 2014).
La motivazione che sorregge la sentenza di primo grado risulta pertanto corretta, avendo evidenziato
il T.a.r., che:
– le S.c.i.a. che hanno costituito il titolo per la realizzazione dei quattro impianti sono state presentate
da un unico soggetto proponente, la società Tecna, che poi ha venduto a differenti soggetti.
– “Da un punto di vista tecnico ci sono alcune anomalie relative in particolare alla condivisione di
componenti fondamentali di impianto come le due cabine inverter (per quattro distinti impianti) ed
una unica cabina di consegna, tutte e tre giacenti in un’unica particella n. 939 foglio 14”.
Inoltre, la relazione tecnica descrittiva presentata a sostegno delle S.c.i.a. è unica per i quattro impianti
ed in essa si fa riferimento ad unico “progetto per la costruzione di quattro impianti” e si fa
riferimento ad un “impianto fotovoltaico”, come se fosse, per l’appunto, uno solo.
Infine, come emerge dalle foto prodotte nel giudizio di primo grado, gli impianti realizzati sorgono
nel medesimo contesto territoriale e può affermarsi che tra loro non vi è, sostanzialmente, soluzione
di continuità.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 22 ottobre 2025 n. 8197