Energia

ENERGIA: 1. Energia -Impianti FER –Convezione con il Comune territorialmente interessato dall’impianto -Natura: accordi ex art. 11 legge n. 241 del 1990 -Principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti -Principio di “necessaria causalità del contratto” – Applicabilità -Ragioni. 2. Energia -Impianti FER –Convezione con il Comune territorialmente interessato dall’impianto –Mancata realizzazione dell’impianto progetto -Obbligo di restituzione delle somme anticipatamente versate al Comune -Sussiste.

1. Si premette che la convenzione in argomento rientra negli accordi previsti dall’art. 11 legge n. 241
del 1990, ai quali si applicano, in virtù del comma 2 della medesima norma, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti “in quanto compatibili”.
Tra questi certamente rientra il principio di “necessaria causalità del contratto”, in forza del quale
ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice ai sensi dell’art. 1325, n. 2, c.c.
Inoltre, in relazione a contratti non espressamente previsti dalla legge, come nel caso di specie, è
necessario che gli stessi “siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico”, ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
Per quel che rileva ai fini della decisione del presente contenzioso, va evidenziato che in ogni
contratto deve essere presente una valutazione di adeguatezza del contratto agli interessi in concreto
avuti di mira dai paciscenti, una verifica di idoneità del regolamento effettivamente pattuito rispetto
all’anzidetto obiettivo (Cass. civ., Sez. Unite, n. 22437/2018).
Verifica che transita attraverso la portata che assume la c.d. “causa concreta” del contratto, ossia
quella che ne rappresenta lo “scopo pratico”, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è
concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione,
al di là del modello astratto utilizzato.
Precisano le Sezioni Unite che non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrio
economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale (come
hanno, peraltro ribadito le stesse sezioni unite nella sentenza n. 5657 del 2023), ma occorre indagare,
con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale
presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra prestazioni.
2.Ritiene il Collegio che, in base al tenore letterale delle clausole 5 e 6 della convenzione
(sull’applicazione del criterio di interpretazione letterale, da non intendersi “in senso assoluto”, Cass.
civ., Sez. II, ord. 10 dicembre 2024 n. 31811), le somme pattuite come dovute al Comune e, dunque,
anche l’anticipazione di euro 150.000,00 sono dovute “a titolo di indennizzo per l’inserimento
ambientale dell’impianto eolico nell’ambito del territorio comunale e anche come corrispettivo per
gli adempimenti e le obbligazioni assunti dal Comune medesimo con la presente convenzione” (art.
5) e per garantire gli “obblighi del titolare del progetto”, quali, ad es., gli oneri economici per “tutte
le opere di manutenzione e di gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse con
l’impianto stesso”, il risarcimento o la manleva del Comune per “ogni responsabilità per
consequenziali danni cagionati al Comune ed a terzi” o per “ripristinare i luoghi comunque
interessati dall’impianto” (art. 6).
In applicazione dei principi innanzi richiamati, il Collegio ritiene che, essendo questa la funzione
economico-individuale dell’accordo, con la locuzione “per cause non dipendenti dal Titolare del
progetto” si faccia riferimento, ossia si contempli quale ipotesi che esclude la soluti retentio in favore
del Comune, anche all’esito non favorevole del procedimento autorizzatorio, quando esso non
dipenda dall’inerzia del proponente, ma scaturisca, invece, da valutazioni discrezionali o tecnicodiscrezionali demandate alle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
La clausola invocata dal Comune per negare la restituzione delle somme svolgeva, insomma, la
funzione negoziale di “sanzionare” una sorta, per così dire, di “recesso penitenziale” della società dal
progetto e non di penalizzare quest’ultima qualora il procedimento non fosse andato a buon fine, in
ragioni di valutazioni e scelte demandate all’amministrazione.
Del resto, ragionando diversamente e confermando la pronuncia di primo grado, l’attribuzione
patrimoniale a vantaggio del Comune, per come congegnata nell’ambito della convenzione, e cioè
quale anticipazione di somme dovute in futuro, per il compimento di azioni di ripristino ambientale,
si paleserebbe priva di giustificazione causale.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 20 ottobre 2025 n. 8103

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