Ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al giudice di primo grado ai
sensi dell’art. 105 c.p.a., quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto
di interesse in base a un errore palese (nella specie, ravvisando acquiescenza del privato
apoditticamente ricavata dalla sola esecuzione del comando, in difetto di indagine sulla effettiva
volontà di prestare adesione al provvedimento sfavorevole), così omettendo integralmente l’esame
del merito della causa. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 4 agosto
2025) secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica anche quando la sentenza appellata abbia
dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza
dell’interesse del ricorrente; 20 novembre 2024, n. 16, oggetto della News dell’Ufficio del
massimario n. 118 del 17 dicembre 2024 (secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica quando
la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente
nell’escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente); 30 luglio 2018, n. 10 (oggetto della News
UM n. 49 del 2018, nonché in Foro it., 2018, III, 545) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del
2018).
in parte: Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10254; sez. IV, 29 aprile 2020, n. 2729 sulla
acquiescenza del ricorrente.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 22 luglio 2025, n. 6481