Professioni

PROFESSIONI: Professioni – Abilitazione professionale – Avvocato – Prova scritta – Violazione anonimato – Annullamento prova scritta – Volontà del candidato di farsi riconoscere -Non è necessaria – Oggettiva astratta riconoscibilità -Sufficienza.

Il candidato aveva inserito riferimenti a un tribunale specifico e citato una norma non prevista dalla
traccia: intestazione dinnanzi al Tribunale di Firenze dell’atto di citazione, individuazione in Firenze
della residenza delle parti, nonché il riferimento, non previsto nella traccia, della impossibilità di
eseguire la notifica a mezzo pec. La commissione incaricata della correzione ha ritenuto tali aggiunte
potenzialmente idonee a compromettere l’anonimato, poiché suscettibili di distinguere l’elaborato
dagli altri. Ne è conseguito l’annullamento della prova scritta. Il candidato ha impugnato la decisione,
sostenendo che quei riferimenti erano frutto di una sua elaborazione tecnica, legittima, e certo non
finalizzati in alcun modo a rendere riconoscibile il compito. Ma il Tar ha respinto il ricorso.
L’interesse della sentenza risiede nel criterio utilizzato per valutare la legittimità del provvedimento
di annullamento. La questione non viene affrontata in termini soggettivi, ossia verificando se il
candidato avesse o meno la volontà di farsi riconoscere, bensì sotto un profilo oggettivo: ciò che conta
è la possibilità, anche solo astratta, che l’elaborato possa essere associato al suo autore in virtù della
sua particolare struttura o contenuto. La scelta del Tar appare improntata a una rigida logica di tutela
preventiva e assoluta dell’imparzialità, fondata sull’esigenza di garantire condizioni paritarie per tutti
i partecipanti alle prove.

T.A.R. Toscana, Sezione Seconda, Sentenza 23 settembre 2025, n. 1498, in Guida al Diritto n. 39 del 2025, pag. 56

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