Giurisdizione

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA: 1. Giurisdizione -Organi costituzionali -Autodichia -Fondamento e limiti -Individuazione. 2. Giurisdizione -Organi costituzionali -Autodichia -Carattere eccezionale -Ragioni. 3. Giurisdizione -Organi costituzionali – Autodichia –Sindacabilità -Solo mediante giudizio per conflitto tra poteri dello Stato -Ragioni. 4. Giurisdizione -Organi costituzionali –Camera dei deputati -Appalto di servizi di rilievo comunitario – Autodichia –Inapplicabilità -Ragioni.

1. Autonomia significa, anzitutto, potestà dell’organo costituzionale di produrre norme relative al
proprio funzionamento; a tale potestà è tradizionalmente associata – come mero criterio di massima
– quella di autodichia, e cioè quella di giudicare direttamente, attraverso propri organi, delle
controversie relative all’applicazione di tali norme, allo scopo di sottrarre a qualsiasi ingerenza esterna
– in particolare del potere giudiziario – non solo la disciplina, ma anche la concreta gestione dei loro
apparati serventi. Tale sfera di autonomia ha, per le Camere, una base costituzionale espressa nell’art.
64, primo comma, Cost., mentre ha fondamento costituzionale implicito per quanto riguarda il
Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Il potere regolamentare degli organi
costituzionali logicamente investe anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda
il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali
di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. Il fondamento
dell’autonomia – la tutela dell’indipendenza degli organi costituzionali da ogni altro potere, a sua volta
strumentale alla garanzia del libero ed efficiente esercizio delle loro funzioni – ne rappresenta anche
il confine.
2. Uno spazio per l’esercizio dell’autodichia da parte degli organi costituzionali – in deroga rispetto
ai principi, di rango costituzionale, che affidano la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi
dei singoli alla giurisdizione civile o amministrativa – va preservato nei soli limiti in cui ciò risulti
necessario a consentire agli stessi organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo
efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. Il mantenimento della tradizionale giurisdizione
domestica, con riferimento alle controversie concernenti i propri dipendenti, riveste carattere
eccezionale rispetto alla “grande regola” dello Stato di diritto ed al conseguente regime
giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni
giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 Cost.,), che si sostanzia, anzitutto, nel diritto inviolabile di
ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi davanti a un giudice
indipendente e naturale.
3. Esclusa la sindacabilità dei regolamenti parlamentari nell’ambito del giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, il controllo di compatibilità con la Costituzione ben può essere effettuato
nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato, sede naturale in cui trovano soluzione le questioni
relative alla delimitazione degli ambiti di competenza degli organi costituzionali. Nel conflitto tra
poteri dello Stato, su impulso del potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell’altro, la Corte
è in grado di assicurare – anche con riferimento al concreto esercizio del potere regolamentare
attribuito alle Camere dalla Costituzione – il rispetto del corretto confine tra i due distinti valori
dell’autonomia delle Camere, da un lato, e della legalità-giurisdizione, dall’altro. La giurisdizione
comune non può, nella decisione delle controversie sottoposte al suo esame, semplicemente ignorare
o, comunque, disapplicare la disciplina posta dai regolamenti delle Camere; queste ultime sono,
infatti, fonti di rango primario, tanto con riferimento ai regolamenti c.d. “maggiori”, o “generali”,
disciplinati direttamente dall’art. 64, primo comma, Cost., quanto con riferimento a quelli c.d.
“minori”, i quali trovano in quelli maggiori la propria fonte di legittimazione.
4. Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato
affermare, rispettivamente, con la sentenza delle Sezioni unite civili n. 15236 del 2022 e della Sezione
quinta, n. 4150 del 2021, la giurisdizione del giudice comune nella controversia che ha originato il
conflitto sollevato dalla Camera dei deputati. Dette sentenze, nel riconoscere che su un
provvedimento di esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di
rilievo comunitario per un appalto di servizi bandito dalla stessa Camera, la giurisdizione spetta al
giudice amministrativo e non al Consiglio di giurisdizione della Camera, organo disciplinato da un
regolamento interno della Camera, non hanno, infatti, determinato alcuna lesione della sfera di
attribuzioni di questa. La ricomprensione delle imprese che concorrano per aggiudicarsi un appalto
tra le ipotesi di deroga al diritto inviolabile di ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi davanti a un giudice indipendente e naturale comporterebbe, infatti –
diversamente rispetto alla sfera dei soggetti interni (o aspiranti tali) agli organi costituzionali – un
sacrificio sproporzionato al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a carico di soggetti estranei
alla struttura organizzativa di tale organi. Ciò non esclude, tuttavia, che gli organi costituzionali
possano esercitare poteri di autonormazione, attraverso appositi regolamenti, anche in ambiti, come
l’affidamento di appalti pubblici, rispetto ai quali non spetti loro alcun potere di autodichia ma ove
esigenze di rilievo organizzativo possano in concreto giustificare la sottoposizione delle procedure in
parola a regole più snelle rispetto alla generalità delle p.a., e più adeguate alle peculiarità delle
funzioni e del modus operandi del singolo organo costituzionale; regole la cui interpretazione e
applicazione resterà affidata alla giurisdizione amministrativa).

Corte Costituzionale – Sentenza 19 aprile 2024, n. 65, in Il Foro Amministrativo, n. 11, pag. 1523

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