Sanità

SANITA’: 1. Sanità – Trasfusione ematica -Morte -Risarcimento del danno del congiunto “iure proprio” – Prescrizione -Decorrenza: dall’evento morte. 2. Sanità – Trasfusione ematica -Morte successiva alla L. n. 251/2005 -Risarcimento del danno del congiunto “iure proprio” -Prescrizione sessennale.

1. «In caso trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti,
l’evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un
semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto “iure proprio”, ex
art. 2947, comma terzo, cod. civ.».
2. “Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo
l’entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del
congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale per il reato di omicidio colposo».

Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza 23 agosto 2025 n. 23745, in Guida al Diritto n. 39 del 2025, pag. 58, con commento di Eugenio Sacchettini: “Disco rosso per la pretesa risarcitoria estinta a seguito della nuova legge”, pag. 62

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