Appalti

APPALTO PRIVATO: 1. Appalto privato – Vizi dell’opera realizzanda – Responsabilità dell’appaltatore – Esonero – Ammissibilità -Limiti: solo in caso di colpa lieve e non sia riferita alla garanzia ex art. 1669 c.c. 2. Appalto privato – Vizi dell’opera realizzanda – Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. – Clausola di esonero di responsabilità -Inoperatività -Ragioni.

1. In materia di appalto, la clausola contrattuale di esonero dalla responsabilità dell’appaltatore
per gli eventuali vizi dell’opera realizzanda è valida nei limiti in cui riguardi vizi o difformità
dipendenti da colpa lieve e non sia riferita alla garanzia di cui all’art. 1669 c.c.
2. In materia di appalto, ove il committente agisca nei confronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art.
1669 c.c., per il risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di un immobile,
non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità eventualmente pattuita,
trattandosi di responsabilità extracontrattuale.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 9 febbraio 2024, n. 3659, in Foro Italiano, n. 6 del 2025, Parte Prima, p. 1846, con nota di richiami e commento di G. Barison, “Appalto privato e clausole (di limitazione o) di esonero preventivo da responsabilità extracontrattuale: note critiche a margi di un orientamento giurisprudenziale dall’incerto fondamento normativo”, pag. 1859

vedi il documento