Scuola

SCUOLA: Scuola – Alunno “plus dotato” – “comportamenti disturbanti per la lezione” – Non ammissione alla classe successiva – Mancata attivazione di un BES con redazione di un PDP -Illegittimità – Ragioni.

Il Tar ha accolto il ricorso di due genitori che avevano impugnato il provvedimento di esclusione del
figlio tredicenne lamentando la mancata attivazione di un Piano Didattico Personalizzato e l’assenza
di insufficienze. La decisione rileva che l’alunno aveva presentato difficoltà comportamentali già
dall’anno precedente; che nell’anno in questione, a seguito di una serie di colloqui con la dirigente
scolastica, il ragazzo aveva iniziato un percorso terapeutico con due psicologhe (una della ULSS e di
un del centro specializzato) al termine del quale gli veniva diagnosticata una plusdotazione cognitiva:
QI elevato con immaturità comportamentale che porta il ragazzo a “comportamenti disturbanti per la
lezione”. Veniva perciò richiesta, in modo reiterato, dai genitori, l’attivazione di un BES (Bisogni
educativi speciali) con redazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che tuttavia la scuola
non predisponeva, ritenendo la documentazione incompleta perché priva del dato numerico del QI.
La scuola dovrà prendere una nuova decisione sull’ammissione alla classe successiva tenendo in
considerazione: a) il fatto che il minore ha riportato la sufficienza in tutte le materie «con voti anche
alti in alcune discipline»; b) il dato per cui la non ammissione di un soggetto plusdotato alla classe
successiva, in assenza di insufficienze da recuperare, genererebbe, come conseguenza, la ripetizione
da parte dell’alunno dell’anno già svolto e, quindi, degli argomenti già trattati (ed appresi), acuendo
la condizione di “noia” causativa dei comportamenti devianti, con il rischio concreto che la bocciatura
amplifichi le condotte stigmatizzate, «il tutto senza risolvere le problematiche di apprendimento
dell’alunno, il che porterebbe, in buona sostanza, la scuola a tradire la sua mission».

TAR Veneto, Sezione Quarta, sentenza 8 settembre 2025 n. 1530, in Guida al Diritto n. 36 del 2025, pag. 20

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