In tema d’impugnazione di provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto terreni destinati ad usi
civici, la giurisdizione spetta al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi
dell’articolo 29 della legge n. 1766 del 1927, ogniqualvolta l’accertamento della qualitas soli, e quindi
la soluzione delle questioni relative all’esistenza, alla natura ed all’estensione dei diritti di uso civico,
nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico-giuridico
della decisione, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando la
domanda è volta a censurare l’iter procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla
qualità demaniale e collettiva dei terreni. In particolare, l’accertamento della qualità di un terreno che
si assume destinato ad uso civico rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici
allorché la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico,
giacché in tale ipotesi il conflitto tra le parti, vertendo direttamente sulla natura del bene, va risolto
con efficacia di giudicato dal giudice la cui competenza specifica è prevista dalla legge; nella
controversia tra privati, nella quale la demanialità civica di un bene sia stata invece eccepita al solo
scopo di negare l’esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, questa
eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla
controparte, deve essere decisa dal Giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace
solo incidenter tantum.
Cassazione Sezioni Unite Civili – Ordinanza 18 agosto 2025, n. 23474