Energia

ENERGIA: 1. Edilizia ed urbanistica -Art. 4 , comma 4, della L.R. Lazio n. 7 del 2017: interventi di trasformazione edilizia con mutamento della destinazione – d’uso senza necessità del permesso di costruire in deroga – Mancata valutazione del Consiglio comunale -Illegittimità costituzionale -Sussiste. 2. Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma della Sardegna – Misure di salvaguardia del paesaggio – Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale impugnata – Indicazione di una serie di aree escluse – Divieto anche per gli impianti già autorizzati – Violazione dei limiti statutari, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di produzione dell’energia – Illegittimità costituzionale.

  1. Le norme regionali che, con finalità di tutela paesaggistica e ambientale, impediscono la realizzazione
    di impianti di produzione di energia rinnovabile sono illegittime se si pongono in contrasto con le
    disposizioni della normativa statale che stabilisce i principi per la definizione delle aree idonee e non
    idonee. Tali principi, incluso il divieto di moratoria nei procedimenti autorizzatori, sono vincolanti
    anche per le regioni a statuto speciale e costituiscono il parametro di valutazione della legittimità
    degli interventi legislativi regionali che disciplinano la materia.
    La norma regionale che introduce il divieto di realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili per
    un periodo determinato (nella specie 18 mesi) nelle more dell’approvazione della legge regionale di
    individuazione delle aree idonee, vìola i principi introdotti dall’art. 20, D.Lgs. n. 199/ 2021, quali il
    raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione
    di moratorie (comma 6), e l’avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l’installazione di FER
    nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Detta disciplina
    regionale, infatti, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di
    installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa
    statale, che reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze
    statutarie speciali in materia di produzione dell’energia.
    L’art. 3, L.R. Sardegna n. 5 del 2024, che ha introdotto una moratoria alla realizzazione di impianti
    FER per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi, nelle more dell’emanazione di atti
    regionali legislativi e amministrativi finalizzati a disciplinare compiutamente la materia, è
    incostituzionale per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale fissati nello Statuto speciale
    e per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione alla Dir. 2018/2001/UE sulle fonti
    energetiche rinnovabili, al Reg. 2021/1119/UE sugli obiettivi di neutralità climatica nell’Unione e al
    D.Lgs. n. 199/2021.
    2. È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale,
    dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n.
    2021/1119/UE, nonché in relazione al D.Lgs. n. 199 del 2021, l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5
    del 2024, che introduce “misure di salvaguardia” comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti
    di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle more dell’approvazione della
    legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199
    del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa
    legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree
    della rete Natura 2000, aree agricole, ecc.). La disposizione impugnata dal Governo, pur finalizzata
    alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili,
    contrasta con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, reca principi
    fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di
    produzione dell’energia. Né assume rilievo la circostanza che tale divieto sia temporalmente
    circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro è di gran
    lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 199 del 2021
    prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. La decisione sul merito del ricorso assorbe
    l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della disposizione impugnata.

Corte Costituzionale – Sentenza 11 marzo 2025, n. 28

vedi il documento