Sussiste l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare
per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, nella
parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale,
in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Corte Costituzionale – Sentenza 21 luglio 2025, n. 115, in Guida al Diritto, n. 37, pag. 26, con commento di V. Cianciolo “Nell’accesso ai diritti di genitorialità nessuna disparità fondata sul sesso”, pag. 31, nonché in Foro Italiano n. 10 del 2025 -Parte Prima pag. 2429, con commento di M. Ferrari “L’irragionevole discriminazione della lavoratrice “genitore intenzionale” nella fruizione del congedo obbligatorio di “paternità””