È dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo
semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile
condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte ad impedire il loro uso
anomalo. In primo grado, il tribunale aveva riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di 21mila
euro (con un concorso di colpa della danneggiata del 25%). La Corte di appello ha ribaltato la sentenza
escludendo la responsabilità dell’impresa sul presupposto che il ponteggio era illuminato, aveva una
gabbia scale per l’accesso chiusa al piano terra da un cancello con un lucchetto, aveva al lato di ogni
piano delle reti elettrosaldate nonché due mantovane sempre con la funzione di impedire l’accesso a
terzi: elementi ritenuti “sufficienti ad impedire l’uso anomalo del ponteggio da parte di terzi”. Per la
Suprema corte, invece, accertato che l’ingresso dei ladri avvenne accedendo al ponteggio attraverso
un finestrone del vano scala condominiale, la pretesa di “degradare” il ponteggio a semplice
“occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, viola i principi della Cassazione in tema di nesso
causale, “nonché, specificamente, quelli concernenti la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. degli
esecutori di opere edili, in relazione ai furti perpetrati avvalendosi delle impalcature installate per la
realizzazione delle stesse”. Nel caso specifico, prosegue, il passaggio attraverso il finestrone del vano
scala “non esaurisce affatto, ma semmai innesca, la serie causale destinata a concludersi con la
penetrazione dei ladri nell’immobile di proprietà esclusiva …, dal momento che proprio
l’utilizzazione delle impalcature ha consentito il successivo accesso al suo appartamento”.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21 agosto 2025, n. 23655, in Guida al Diritto n. 37 del 2025 p. 23, con commento di F. Pironto: “Nesso causale escluso in presenza di tutte le misure di sicurezza”, pag. 40