1. Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del d.lgs. n. 206 del 2005, l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare il comportamento
scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di una procedura di infrazione
gode di ampia discrezionalità che si estrinseca in una duplice direzione: i) sia nell’accertare se il
caso, per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza esaminata, merita
comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti inibita
dall’accettazione della dichiarazione di impegno, ii) sia nella valutazione dei contenuti specifici della
dichiarazione espressiva dello ius poenitendi; sicché anche l’apprezzamento circa l’effettiva idoneità
degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni rientra nella
valutazione tecnico-discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell’ampio potere
che compete all’Autorità.
2. La valutazione discrezionale dell’AGCM nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno a
cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di
una procedura di infrazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab estrinseco e si realizza solo
nel caso di evidenza della illogicità o irragionevolezza evidenti della motivazione espressa. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, n. 11175 del 2023.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 25 luglio 2025 n. 6631