Concorsi pubblici

CONCORSI PUBBLICI: 1. Concorsi pubblici -Concorso a posti Referendario TAR -Avvocati iscritti all’albo da otto anni – Attualità dell’iscrizione all’albo degli avvocati -Illegittimità -Ragioni. 2. Concorsi pubblici -Concorso a posti Referendario TAR -Avvocati iscritti all’albo da otto anni – Attualità dell’iscrizione all’albo degli avvocati -Non è necessaria ai fini dell’ammissione al concorso -Ragioni. 3. Concorsi pubblici -Concorso a posti Referendario TAR -Illegittimità del regolamento di attuazione della l. n. 1034/1971 e del bando di concorso -Effetti: illegittimità derivata del provvedimento di esclusione del candidato. 4. Concorsi pubblici – Concorsi a posti di Referendario TAR – Annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso -Effetti: annullamento in parte qua del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso, nonché del provvedimento di nomina dei vincitori. 5. Concorsi pubblici -Criteri di accesso ad una procedura concorsuale – principio del favor partecipationis -Applicabilità -Ragioni.

1. Il Regolamento di attuazione della l. n. 1034 del 1971 (d.P.R. n. 214/1973) è illegittimo, perché
affetto da irragionevolezza e disparità di trattamento, nella parte in cui non prevede, in analogia con
quanto disposto per i consiglieri regionali, provinciali e comunali, che possano partecipare al
concorso anche gli avvocati che non siano più iscritti all’Albo alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, se essi sono stati, però, in passato, iscritti all’albo per un periodo
pari o superiore a otto anni. In termini più specifici, l’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 214/1973 è
illegittimo e va, pertanto, annullato, nella parte in cui non esclude, anche con riferimento alla
categoria indicata dall’art. 14, comma 1, numero 6, della l. n. 1034 del 1971 (« avvocati iscritti
all’Albo da otto anni »), che tale requisito di ammissione al concorso debba essere posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Il requisito dell’attualità dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati per poter partecipare al concorso TAR
presenta più profili connotati da palese irragionevolezza. Tale requisito risulta essere, in primo luogo,
incoerente con la ratio sottesa all’individuazione delle categorie di soggetti ammessi a partecipare al
concorso; ratio che è solamente quella di ammettere chi possa vantare una solida esperienza
professionale, maturata dopo il decorso di un determinato numero minimo di anni. Richiedere
l’attualità dell’iscrizione all’Albo per gli avvocati, tuttavia, non solo non ha quale effetto pratico quello
di selezionare i candidati che abbiano un’esperienza forense più duratura, ma paradossalmente può
portare proprio ad escludere coloro che siano stati iscritti per un periodo più lungo di altri se, per
avventura, essi si sono cancellati dall’albo in prossimità della pubblicazione del bando di concorso.
L’effetto irrazionale che può derivare dalla previsione di tale requisito è, in altri termini, quello di
ammettere al concorso un avvocato che abbia un’esperienza professionale più breve, rispetto ad un
altro che possa vantarne una più duratura, solamente perché il primo è attualmente iscritto all’Albo,
mentre il secondo si è cancellato. Tuttavia, l’attualità dell’iscrizione all’Albo degli avvocati è una
circostanza « neutra », che nulla aggiunge in termini di selezione dei candidati aventi una più solida
e aggiornata competenza professionale.
2. L’art. 14, l. n. 1034 del 1971 elenca una serie di categorie di soggetti che possono partecipare al
concorso TAR e a specificare quale sia la durata minima dell’esperienza richiesta per ciascuna
categoria. Nulla dispone, invece, con riguardo all’attualità, o meno, del requisito richiesto per le
singole categorie indicate. Il dato letterale della previsione di cui al numero 6) dell’art. 14 citato
(« avvocati iscritti all’albo da otto anni ») non è, infatti, significativo nel senso di imporre
obbligatoriamente l’attualità dell’iscrizione all’albo per gli avvocati che intendano partecipare al
concorso TAR. Il disposto letterale dell’art. 14, dunque, non è affatto univoco nel senso di imporre
l’attualità dell’iscrizione all’albo degli avvocati per coloro che intendano partecipazione al concorso
TAR. Appare più convincente un’interpretazione letterale del medesimo articolo, che circoscriva il
suo contenuto precettivo solamente all’indicazione di quali siano le categorie di soggetti ammessi a
partecipare al concorso e di quale sia la durata minima dell’esperienza richiesta, senza nulla, invece,
prevedere in punto di attualità, o risalenza, dell’esperienza stessa.
La ratio sottesa all’art. 14, l. n. 1034/1971 è solamente quella di ammettere la partecipazione al
concorso a coloro che possono vantare esperienze professionali di rilevante livello, per l’acquisizione
delle quali è necessario, quindi, un determinato periodo di tempo di esercizio effettivo. Ciò vale anche
per la professione di avvocato che deve necessariamente essere stata svolta in modo effettivo — di
qui la richiesta di iscrizione all’Albo — per un determinato numero di anni, al fine di garantire di aver
acquisito una rilevante preparazione tecnica e maturità professionale. Lo scopo che la previsione
legislativa mira a garantire, quindi, è solamente che gli avvocati abbiano acquisito una rilevante
esperienza pregressa. Scopo in sé ragionevole e coerente con la configurazione del concorso TAR,
quale concorso di secondo livello. La disposizione in esame non persegue, invece, anche l’ulteriore
finalità di assicurare che l’esperienza professionale dell’avvocato sia in atto al momento della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per garantire un ipotetico più recente
aggiornamento delle capacità tecniche del medesimo.
3. L’illegittimità del regolamento di attuazione della l. n. 1034/1971 e del bando di concorso per posti
di Referendario del TAR comporta anche l’illegittimità derivata del provvedimento di esclusione del
candidato, perché quest’ultimo si fonda, quale ragione principale, proprio sulla mancanza, in capo al
ricorrente, del requisito di partecipazione al concorso (in quanto non più iscritta all’Albo degli
Avvocati al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande), in applicazione delle
previsioni del regolamento e del bando annullate nel giudizio.
4. Dall’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso a posti di Referendario TAR
segue, consequenzialmente, anche l’annullamento in parte qua del provvedimento di approvazione
della graduatoria definitiva del concorso, nonché del provvedimento di nomina dei vincitori, nella
sola parte in cui non contemplano il nominativo del ricorrente per il fatto che lo stesso era stato
escluso dal concorso
5. Laddove la previsione di legge in tema di accesso ad una procedura concorsuale si presti a due
diverse interpretazioni possibili, l’una più restrittiva e l’altra più ampia, deve essere preferita questa
seconda opzione interpretativa, sulla scorta di un criterio di interpretazione costituzionalmente
orientata, che valorizzi il principio del favor partecipationis, declinazione del più ampio principio di
buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Ciò in considerazione del fatto che il
fine ultimo della procedura concorsuale è la selezione dei candidati migliori e che tale fine è meglio
raggiungibile garantendo la massima partecipazione degli interessati.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione I, Sentenza 3 dicembre 2024, n. 21777, in Foro Amministrativo n. 12 del 2024, pag. 1720

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