1. Sebbene l’articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non preveda alcun termine di durata
per la sospensione, statuendo soltanto che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o
sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto deve tuttavia
essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall’art. 21-quater, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad
una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi
pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l’esercizio del potere di
annullamento disciplinato dall’art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione
cautelare. (1)
2. Qualora la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una durata pari all’efficacia
quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una
revoca dell’autorizzazione, la quale esige la sussistenza di specifici presupposti fattuali e giuridici,
rispetto ai quali si impone una distinta valutazione dell’amministrazione procedente.
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1346; T.a.r. per la Valle d’Aosta,
sez. I, 18 maggio 2020, n. 10; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 18 giugno 2018, n. 1266.
T.A.R. Calabria, Sezione Prima, Sentenza 4 luglio 2025, n. 1176