Immigrazione, Responsabilità civile

IMMIGRAZIONE -RESPONSABILITÀ CIVILE: 1. -Parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito -Proposizione ricorso incidentale – Questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione -Priorità dell’esame -Sussiste – Ragioni. 2. Responsabilità civile -Diniego di autorizzazione a procedere ex art. 96 Cost. -Non esclude la configurabilità dell’illecito civile -Ragioni. 3. Immigrazione – Persone migranti non ancora identificate -Trattenimento a bordo di una nave costiera -Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza ex art. 5 della Cedu -Sussiste. 4. Immigrazione -Obbligo di soccorso in mare -Prevalenza sul contrasto dell’immigrazione irregolare -Sussiste -Obbligo dello Stato di bandiera di organizzare lo sbarco “nel più breve tempo ragionevolmente possibile” -Sussiste. -Provvedimento di sbarco vincolato nell’an e discrezionale solo nel quomodo -Sussiste. 5. Immigrazione -Rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco delle persone migranti soccorse in mare in zona “Search and Rescue” -Atto politico -Non sussiste -Ragioni. 6. Immigrazione -Migranti non ancora compiutamente identificati -Indebito trattenimento sulla nave -Ipotesi di forzata e arbitraria limitazione della libertà personale -Sussiste -Evento dannoso risarcibile a titolo di danno morale -Sussiste.

1. Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, avente ad oggetto una
questione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione, deve essere esaminato con priorità perché,
riguardando la stessa giustiziabilità dell’interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda,
è indissolubilmente legato alla questione di merito posta dal ricorso principale.
2. Il diniego di autorizzazione a procedere, votato dalla Camera competente ai sensi dell’art. 96 Cost.,
ha rilevanza esclusivamente rispetto alla responsabilità penale del Ministro interessato e non esclude
la configurabilità dell’illecito civile qualora la condotta sottostante alla richiesta di autorizzazione sia
lesiva di diritti inviolabili della persona.
Il diniego di autorizzazione a procedere determina l’insindacabilità della condotta rispetto alla sola
responsabilità penale, mentre non assume rilievo ai fini della configurabilità dell’illecito civile, in
ossequio al principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto che impone la giustiziabilità di ogni
atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posti in essere dal Governo e motivati da
ragioni politiche. (Fattispecie relativa alla rilevanza, ai fini dell’accoglimento della domanda
risarcitoria spiegata da uno dei migranti illegittimamente trattenuti a bordo della nave, della decisione
del Senato della Repubblica di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro
dell’Interno, richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona per
avere privato della libertà personale 177 migranti, giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale
di soccorso U. Diciotti).
3. Il trattenimento a bordo di una nave costiera di persone migranti non ancora compiutamente
identificate, e potenzialmente titolari del diritto di asilo, ex art. 10 Cost., integra una violazione del
diritto alla libertà e alla sicurezza, di cui all’art. 5 della Cedu, non potendosi configurare l’eccezione
prevista dal par. 1, lett. f) della stessa norma in ragione dell’insussistenza di un provvedimento
giudiziario o di una successiva convalida delle scelte governative, che rivela l’arbitrarietà delle misure
restrittive per violazione della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione, prescritte
dall’art. 13 Cost.
4. L’obbligo di soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni
internazionali, da considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al
contrasto dell’immigrazione irregolare, in forza delle quali ciascuno Stato membro è tenuto a garantire
che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, fornendole le prime cure e
trasferendola in un luogo sicuro; ne consegue che lo Stato responsabile del soccorso (che non
necessariamente è lo Stato di bandiera) deve organizzare lo sbarco “nel più breve tempo
ragionevolmente possibile”, provvedendo ad indicare un luogo sicuro per lo sbarco, con un atto
amministrativo endoprocedimentale vincolato nell’an e discrezionale solo nel quomodo. (Nella
specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino eritreo avverso la decisione della corte
territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniale
patiti in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della
Guardia Costiera U. Diciotti, aveva ritenuto non sussistente un obbligo giuridico, in capo allo Stato
italiano, di indicare un luogo sicuro per lo sbarco delle persone migranti presenti sulla nave).
5. In tema di responsabilità civile della P.A., il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco delle persone
migranti soccorse in mare in zona “Search and Rescue” (c.d. zona SAR) non configura un atto politico
perché non è libero nel fine, ma esprime una funzione amministrativa da svolgere nei limiti che la
Costituzione e la legge impongono per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e degli stranieri;
ne consegue che non sussiste difetto assoluto, né relativo, di giurisdizione, in favore del giudice
amministrativo, sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario.
6. L’indebito trattenimento sulla nave dei migranti non ancora compiutamente identificati – non
rientrando tra le eccezioni al regime di privazione della libertà personale ammesso dall’articolo
5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione edu né trovando altrimenti copertura sovranazionale
quale misura assimilabile all’arresto o alla detenzione regolare finalizzata a impedire l’ingresso
illegale nel territorio – integra un’ipotesi di forzata e arbitraria limitazione della libertà personale,
qualificabile come evento dannoso risarcibile a titolo di danno morale da imputarsi alla responsabilità
della pubblica amministrazione-apparato, a fronte di atto amministrativo adottato ed eseguito in
violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi
l’esercizio della funzione amministrativa e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto
limiti esterni alla discrezionalità amministrativa.

Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza marzo 2025, n. 5992, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata n. 3 del 2025, pag. 601, con commento di Francesco Molinaro “Diciotti: la responsabilità dello Stato italiano per il diniego di autorizzazione allo sbarco dei migranti”, nonché in Giurisprudenza Italiana n. 12 del 2025,   pag. 2538, con commenti di F. De Santis e N. e G. Ciliberto: <<Le Sez. Un sul “caso Diciotto”: atto politico, soccorso in mare e libertà personale>>

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