È legittima l’esclusione dalla competizione elettorale del candidato che sia stato condannato ad una
pena superiore a sei mesi per falso ideologico, nella qualità di sindaco, in occasione della
attestazione dei controlli di spesa concernente i rimborsi da liquidare per la gestione di diversi
progetti di accoglienza migranti; ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 235
del 2012, costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per
qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), purché commesso
“con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio” e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi. La natura del
reato in questione, se non comporta l’automatica incandidabilità dell’interessato, determina un
onere motivazionale attenuato a carico dell’organo deputato al vaglio di certe posizioni;
quest’ultimo, in presenza di certi reati, ai fini della partecipazione elettorale non dovrà dunque
necessariamente svolgere una particolare indagine ricostruttiva dei profili connessi all’abuso di
ufficio o alla violazione di pubblici doveri.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 18 settembre 2025, n. 7381