L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, ragion per cui l’ordinanza di
demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato: la repressione dell’abuso corrisponde, per
definizione, all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Il tema
delle conseguenze sottese alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione impone uno
sguardo al quadro normativo di riferimento che è dato, essenzialmente, dall’articolo 31 del Dpr
380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Tale disposizione, nel disciplinare gli effetti derivanti della
mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, prescinde dalle ragioni per cui questo è stato emesso:
la norma, infatti, risulta applicabile sia quando il provvedimento di ripristino riguardi un’opera
eseguita in assenza di titolo edilizio, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sia
allorché il detto provvedimento si riferisca a un manufatto eseguito sulla base di un titolo abilitativo
successivamente annullato (Consiglio di Stato, n. 1487/2023). L’inottemperanza all’ordine di
demolizione comporta, inderogabilmente, l’automatica traslazione del manufatto abusivo al
patrimonio del Comune e, una volta acquisito detto bene, l’amministrazione può optare per la
demolizione d’ufficio o per la sua destinazione a una finalità pubblicistica, purché la sua
conservazione “non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico”. Non solo, l’articolo 31 citato riconduce alla condotta dell’inottemperanza
all’ingiunzione a demolire un abuso edilizio due distinte sanzioni, rispettivamente: › una di natura
ablatoria (l’acquisizione del bene al patrimonio del Comune) e › una pecuniaria (la corresponsione di
una somma di danaro ricompresa nella forbice edittale da duemila a ventimila euro, misura massima
sempre applicabile laddove l’illecito sia stato realizzato in zona sottoposta a vincolo), quest’ultima
inserita con l’aggiunta dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, per effetto dell’articolo 17, I, lettera q-bis),
della legge n. 164/2014 (di conversione, con modifiche, del Dl n. 133/2014), allo scopo di rinforzare
l’efficacia del precetto.
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 22 settembre 2025, n. 7455, in Guida al Diritto n. 40 del 2025, pag. 90, nota di Giuseppe Cassano