1. In mancanza di un espresso divieto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è legittimo il
cumulo della premialità prevista dallo strumento urbanistico per l’incremento dell’altezza massima
dell’edificio mediante la realizzazione di un sottotetto abitabile, con quella consentita dalla legge sul
piano casa (nella specie, della l. reg. Piemonte 14 luglio 2009, n. 20) di sopraelevare di un piano (1).
A conferma del principio in rassegna, la sezione ha richiamato il principio di matrice ambientale del
contenimento del consumo di suolo che ha assunto la valenza di principio generale nella materia del
governo del territorio e risulta recepito dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (decreto salva casa).
2. Il sottotetto è lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del
solaio del piano sottostante, mentre l’abitabilità del sottotetto dipende da altri fattori, ed in
particolare dall’altezza interna. (2).
In motivazione la sezione ha rilevato che la definizione di sottotetto è contenuta nella voce n. 23 della
intesa del 20 ottobre 2016 in sede di conferenza unificata Stato – Regioni avente ad oggetto lo schema
di regolamento edilizio – tipo (ed il quadro delle definizioni uniformi), adottato in esecuzione dell’art.
3, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al fine di
semplificare la struttura dei regolamenti edilizi comunali, anche attraverso la predisposizione di
definizioni uniformi sull’intero territorio nazionale.
3. In tema di impugnazione del diniego di autotutela rappresentato da un provvedimento di conferma
in senso proprio, l’ambito di cognizione del giudice amministrativo è limitato ai soli profili di
legittimità che siano stati oggetto di espresso riesame da parte dell’amministrazione, non essendo
consentita una generalizzata rimessione in termini con elusione dei termini decadenziali. (3).
4. In sede di riesame della legittimità di un provvedimento inoppugnabile, l’amministrazione può
legittimamente limitare tale riesame solo ad alcuni profili ritenuti meritevoli di approfondimento,
sussistendo un’ampia discrezionalità non solo nell’an, ma anche nel quid del riesame. In tale
ipotesi, l’omessa pronuncia su alcuni profili deve ritenersi non censurabile in sede giurisdizionale,
non potendo configurarsi un silenzio – inadempimento, dovendosi piuttosto qualificare l’atto
impugnato, in parte qua, alla stregua di un diniego implicito di autotutela, in quanto meramente
confermativo del precedente provvedimento divenuto inoppugnabile. (4).
In motivazione la sezione ha aggiunto, quale corollario del principio in rassegna, che nessun vizio di
omessa pronuncia può sussistere in relazione alla limitazione del sindacato giurisdizionale al solo atto
di diniego espresso di autotutela.
Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 29 luglio 2025, n. 6595