In presenza di una richiesta di rinvio “obbligatorio” alla Corte di giustizia, è configurabile, in capo
al giudice di ultima istanza, non un “obbligo di rinvio automatico” tout court, ma un
“obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare” sulle circostanze che lo escludono,
secondo la consolidata giurisprudenza europea su acte clair, acte éclairé e avendo riguardo
alla rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale. (1).
Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 17 luglio 2025, n. 6325