I ricorrenti rimarcano che, una volta pervenuta, il giorno successivo all’invio della Pec e al
ricevimento della ricevuta di consegna, la comunicazione del rifiuto del deposito per «errori fatali»,
si erano rivolti alla cancelleria che, dopo qualche giorno, aveva comunicato un malfunzionamento
del sistema; a quel punto avevano proceduto con un nuovo invio telematico. Mentre, la richiesta di
rimessione in termini era stata presentata solo alcuni mesi più tardi perché solo in quel momento la
controparte aveva eccepito la tardività della iscrizione a ruolo. Per la Corte d’appello però l’appello
era improcedibile perché depositato tardivamente. La Cassazione, nell’accogliere la tesi dei ricorrenti
ha chiarito che i rimedi sono due e sono alternativi: “la formulazione dell’istanza di rimessione in
termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell’atto mediante un nuovo
invio”. Nel caso specifico è dimostrato che gli appellanti hanno tempestivamente provveduto a un
nuovo invio, questa volta accettato dal sistema “appena quattro giorni dopo la comunicazione
dell’errore «codice esito: -1»“. Ragion per cui il deposito dell’appello “avrebbe dovuto ritenersi
tempestivo”. E allora, nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva
istanza di rimessione in termini, “resa non necessaria proprio dal già avvenuto secondo invio”. Da un
lato va rilevata la non imputabilità dell’esito negativo del primo invio telematico e, dall’altro, la
tempestività della reazione della parte, “utilmente rappresentata dall’immediata ripetizione dell’invio
telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del
primo deposito”.
Cass. civ., Sezione III, Sentenza 17 ottobre 2025, n. 27766, in Guida al Diritto n. 42 del 2025, p. 25, con nota da Francesco Machina Grifeo