In caso di domanda di risarcimento del danno extracontrattuale consistente in lesioni del diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare derivanti dalle emissioni climalteranti, il giudice italiano ha giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento Ue 1215/2012 se l’attore-danneggiato ha in Italia la propria residenza, in quanto il foro del danno-evento va individuato nel luogo dove si concretizza la lesione dedotta dall’attore, e ha altresì giurisdizione se il convenuto ha sede in Italia, in quanto il foro dell’evento-generatore va individuato nel luogo in cui la parte convenuta ha compiuto o ha deciso di compiere le emissioni climalteranti.
Cass., Sezioni Unite Civili, Ordinanza 21 luglio 2025, n. 20381, in Foro Italiano n. 9 del 2025, Parte Prima, p. 2213, con nota di richiami e commenti di P. Mazza: “<<Dal contenzioso climatico un “requiem” per il “forum rei”>>, pag. 2229 e L. Serafinelli <<”Greenpace et al. C eni et al.”: sogni (per alcuni, incubi per latri) di un’ordinanza di mezza estate sulla climate Chainge litigation all’italiana>>