Pubblico impiego privatizzato

PUBBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Mansioni superiori — Differenze retributive — Funzioni dirigenziali — Applicabilità.

Nel pubblico impiego privatizzato, l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una
posizione dirigenziale costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli
effetti previsti dall’art. 52 d.leg. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato
espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della
previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a
percepire anche la retribuzione di risultato.

Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza, 10 luglio 2025, n. 18895, in Foro Italiano n. 9, Parte Prima, p. 2260, con nota di richiami, pag. 2268

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