Va cassata la pronuncia di merito che abbia escluso la responsabilità del produttore di sigarette per i danni subiti dai prossimi congiunti di una persona che aveva iniziato a fumare nel 1968 ed era deceduta per neoplasia polmonare, ritenendo che la libera scelta della vittima di fumare, nonostante la consapevolezza dei danni che avrebbero potuto derivargliene, escluda la configurabilità del nesso di causalità tra la condotta, consistente nell’attività pericolosa di produzione e vendita di tabacco, e l’evento pregiudizievole .
Cass. civ., Sezione III, Sentenza 25 luglio 2025, n. 21464, in Foro Italiano n. 9 del 2025, Parte Prima, p. 2196, con nota di richiami e commento di M. Natale: “<<Boccate di giustizia>>. La Cassazione apre un “nuovo corso” sul danno da fumo attivo”, pag. 2206