1. Al fine di selezionare (all’interno della indistinta pluralità di soggetti cui si riferisce, nella sua
generalità e astrattezza, la norma violata) coloro che possono ritenersi individualmente incisi
dall’esercizio illegittimo del potere — e, per questo, siano titolari di una posizione anche differenziata,
oltre che qualificata — la giurisprudenza ha elaborato un sorta di test del danno (o dell’attitudine
lesiva, a seconda della concezione astratta o concreta che si abbia della legittimazione), in virtù del
quale l’istante deve allegare e dimostrare il pregiudizio personale, e non meramente ‘organico’o
‘collettivo’, che abbia subito o rischi di subire a causa dell’iniziativa altrui. È questo, in sostanza,
l’approdo recente dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 dicembre 2021, n. 22),
secondo cui: « [n]ei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione
e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario
che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio
della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico
a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante
dall’atto impugnato ». L’assunto dell’Adunanza plenaria, pienamente condiviso dal Collegio,
andrebbe forse unicamente corretto, sul piano sistematico, nella parte in cui riconduce la verifica del
danno — che, come si è visto attiene alla differenziazione della situazione giuridica azionata colta
nella sua specifica relazione con il potere amministrativo — all’interesse a ricorrere (e non alla
legittimazione). L’interesse a ricorrere è la condizione dell’azione finalizzata, non a selezionare il
novero dei soggetti che possono accedere al processo, bensì a verificare l’utilità che sentenza può
effettivamente assicurare a colui che pure sarebbe legittimato ad impugnare, al fine di evitare un vano
dispendio di attività processuali. .
2. Salvo le deroghe espressamente previste dalla legge, l’iniziativa processuale è riservata a coloro
che possono dirsi titolari di situazioni soggettive garantite dalle norme sostanziali. Anche colui che
risente gli effetti negativi di una decisione che non lo riguarda direttamente può ottenere tutela a
condizione che la sua posizione giuridica possa dirsi normativamente qualificata e differenziata.
Anche i soggetti che non sono non destinatari dell’atto hanno titolo a chiedere tutela contro
l’inosservanza delle regole pubblicistiche, in quanto evocano un interesse legittimo uguale e contrario
a quello del destinatario dell’atto.
Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 6 dicembre 2023, n. 10589, in Diritto Processuale Amministrativo n. 3 del 2025, pag. 655, con commento di L.
Coluzzi “Annotazione sui controinteressati”, pag. 90