1. La società in house, pur costituendo una longa manus dell’amministrazione controllante sul piano
organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma
soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di
diritto comune in campo societario, ex articolo 1, comma 3, del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175; ha quindi
carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata enti pubblico solo in quei
settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.
2. Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico è la sua
vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, proteso alla tutela di interessi
conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente; lo stesso non è pertanto configurabile a
fronte di un’istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso
civico generalizzato, sostanziantisi nell’arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei
cittadini all’esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento.
3. Nell’ipotesi in cui l’istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle
eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis), del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33, è
rimesso all’Amministrazione il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra
l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse-limite alla riservatezza, secondo il
criterio del cosiddetto “harm test”; in presenza di accesso civico il contemperamento tra gli interessi
in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso “massivo”, per cui, in
presenza di controinteressi rilevanti (cosiddetti “interessi limite”), deve aversi riguardo alla
massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza.
4. La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società
in house è un’istanza rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina
sull’accesso agli atti di cui all’articolo 22 e seguenti, legge 7 agosto 1990 n. 241, in virtù dell’assenza
del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un “documento
amministrativo” ex articolo 22, comma 1, lettera d), legge n. 241 del 1990, afferendo il documento
all’attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di
lavoro dei dipendenti con la società in house.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 30 ottobre 2025, n. 8415, in Guida al Diritto n. 46 del 2025, pag. 86, con commento di C. Ponte “La sua natura impedisce l’attivazione dell’accesso documentale civico”, pag. 90