Contributi e finanziamenti

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI: 1. Contributi e finanziamenti – Procedure di massa – Soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b) L. n. 241/1990 – Esclusione/Limitazione -Ragioni. 2. Contributi e finanziamenti – Procedure di massa –Attivazione del soccorso istruttorio – Obbligo di soccorso istruttorio “rafforzato”: verifica dell’effettiva ricezione e comprensione della richiesta– Esclusione.

1. Nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di contributi
pubblici, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti e dalle esigenze
di celerità, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n.
241, anche nel rispetto della par condicio, deve intendersi escluso o fortemente limitato,
configurandosi in capo al singolo partecipante – in forza della clausola generale della buona fede,
della solidarietà e dell’autoresponsabilità – obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo
sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non
reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti. (1).
2. Nelle procedure di massa, quale quelle per la concessione di contributi pubblici, il soccorso
istruttorio, anche ove espletato dall’amministrazione, va contemperato con gli obblighi di
correttezza e diligenza gravanti sul partecipante alla procedura; pertanto, non può ritenersi
sussistente, in capo all’amministrazione, un obbligo di soccorso istruttorio “rafforzato”, tale da
imporre non solo la comunicazione della carenza documentale, ma anche la verifica dell’effettiva
ricezione e comprensione da parte del destinatario.
Nella fattispecie il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di prime cure, ha considerato corretto
l’operato dell’amministrazione, in considerazione del rilievo che la comunicazione era stata inviata
all’indirizzo email indicato dall’interessata, che non l’aveva letto, essendo finita nello spam. La scelta
della “semplice email”, che il T.a.r. aveva ritenuto “modalità intrinsecamente inidonea a garantire la
conoscibilità della comunicazione”, infatti era imputabile alla parte e non all’amministrazione
regionale, che aveva tenuto una condotta conforme ai principi di collaborazione e di buona fede,
utilizzando proprio il mezzo di comunicazione prescelto dalla partecipante alla procedura.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez, V, 6 settembre 2024, n. 7471; sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; sez. V, 14
aprile 2020, n. 2402.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 27 agosto 2025, n. 7118

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