Appalti

APPALTI: 1. Appalti -Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – Predisposizione MTR – Finalità. -2. Appalti – Affidamento servizio gestione rifiuti – MTR – Rilevanza – Fissazione TARI – Costo servizio – Offerta – Revisione prezzi – Operatività.

1. Il MTR ovvero il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato
dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio
e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio « chi inquina paga », predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 527, l. 27
dicembre 2017, n.205, lett. f) dall’Autorità per l’energia elettrica, reti a
ambiente (ARERA), integra una regolamentazione della tariffa attraverso un vincolo ai ricavi, cd.
price cap, rappresentato da un importo massimo della TARI che può essere preteso dalla platea degli
utenti.
In motivazione la sentenza ha operato un accostamento fra tale regolamentazione e quanto previsto
per altre fattispecie di monopolio naturale, ovvero per il servizio idrico e per il servizio di
distribuzione del gas naturale, precisando che il massimo importo di Tari esigibile, comprende, con
sufficiente approssimazione, i costi del servizio vero e proprio, i costi di uso del capitale, la
remunerazione del capitale stesso e gli ammortamenti ovvero costi definibili come costi standard, nel
senso che al gestore non è consentito di traslare puramente e semplicemente i costi di volta in volta
da lui in concreto sopportati sull’utenza. Ha del pari precisato che l’applicazione dei costi standard
può essere diretta, nel senso che nel momento in cui si tratti di determinare, anticipatamente per un
dato anno, la tariffa dovuta l’autorità di regolazione può non riconoscere un dato costo esposto dal
gestore e quindi non tenerne conto, ovvero indiretta, per cui, a fronte di una tariffa già determinata e
applicata per un certo tempo, l’autorità può non approvare uno o più dei costi di cui si è tenuto conto
per determinarla, sia pure a titolo provvisorio, con conseguente corresponsione di un conguaglio.
2. La disciplina del MTR di cui all’art. 1 comma 527 della l. 27 dicembre 2017, n.205, lett. f) e alle
delibere ARERA è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre
a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti
al gestore del servizio stesso, dovendosi sotto tale profilo avere riguardo all’offerta fatta in sede di
gara dalla stessa parte interessata. Pertanto nell’ipotesi in cui il corrispettivo divenisse inadeguato,
per circostanze eccezionali, va fatto ricorso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, al diverso
istituito della revisione prezzi, quale disciplinato dal codice dei contratti pubblici (attualmente
dall’art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36). (1).
Il Consiglio di Stato in motivazione, nel disattendere la tesi contraria prospettata dall’appellante, ha
evidenziato come la stessa si tradurrebbe in una tacita abrogazione, che dovrebbe invece desumersi
in modo inequivoco, dell’istituto della revisione prezzi, oltretutto limitata ai soli appalti di servizio in
cui la tariffazione si svolge con il sistema del price cap, con una disparità di trattamento che sarebbe
problematico giustificare, anche in termini di costituzionalità. Ha inoltre precisato che le delibere
ARERA fissano i prezzi massimi sul presupposto che essi garantiscano l’equilibrio finanziario della
gestione, ma ciò non significhi affatto che ogni prezzo fissato in diminuzione non garantisca
l’equilibrio stesso, perché altrimenti non si parlerebbe di prezzi massimi, ma piuttosto di prezzi
imposti.
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 10 dicembre 2024 n.3591, oggetto di conferma con la
presente sentenza, che ha ritenuto che la disciplina di ARERA sui costi del servizio integrato di gestione
dei rifiuti abbia natura imperativa e debba esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti
in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con
sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma
imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.” (motivazione, p. 9 § 2.1.4); ha invece
negato che ciò possa valere in aumento rispetto ai corrispettivi contrattuali convenuti con il gestore, perché
ciò contrasterebbe “con la finalità di assicurare “condizioni di efficienza ed economicità della gestione”,
alla quale – secondo l’espressa previsione dell’art. 1, co. 527, legge 205/2017 – deve essere orientato il
potere regolatorio di ARERA” (motivazione, pp. 10 e 11, §§ 2.1-5 e 2.2.1).

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 22 luglio 2025, n. 6466

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