Circolazione stradale

CIRCOLAZIONE STRADALE: 1. Circolazione stradale – Patente di guida – Requisiti – Rinnovo -Diniego – Uso farmaco oppiode: buprenorfina –-Legittimità. -2. Giustizia amministrativa – Difficoltà di accertamento della vicenda fattuale – Spese giudiziali – Compensazione.

1. È legittimo il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medico – legale per il rinnovo della
patente a causa del «documentato trattamento antalgico con buprenorfina» del richiedente,
trattandosi di farmaco oppioide che integra la fattispecie preclusiva di cui al decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, allegato III, punto F.1 secondo cui la patente di guida non deve essere rilasciata
né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti,
qualunque sia la categoria di patente richiesta.
2. Le spese processuali possono essere compensate in caso di oggettiva difficoltà di accertamento
della vicenda fattuale, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni
delle parti. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 11 settembre 2025, n. 7286

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