Deve qualificarsi come pergotenda un’opera costituita da una struttura con copertura retrattile e
chiusura laterale con vetrate scorrevoli, se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza
trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile. Tale qualificazione la colloca tra le opere di
edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 e del “Glossario contenente l’elenco non
esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera” (decreto
del Ministro delle infrastrutture e trasporti 2 marzo 2018), non essendo quindi soggetta a titolo
edilizio. (1).
In motivazione, la Sezione ribadisce le caratteristiche necessarie affinché un’opera possa ricondursi
alla fattispecie della “pergotenda”, la cui realizzazione non è soggetta al previo conseguimento del
titolo edilizio abilitativo. La vicenda contenziosa trae origine da un’ordinanza comunale, emessa nei
confronti di una società esercente un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, recante
l’ingiunzione di rimozione del dehors realizzato previa segnalazione certificata di inizio attività e
costituito da una pavimentazione in gres porcellanato coperta da una tenda retrattile in pvc,
quest’ultima sorretta da una struttura in alluminio su cui sono stati inseriti dei pannelli in vetro
scorrevoli. L’ordinanza, impugnata dalla società, è stata in parte qua confermata dal T.a.r. per il
Piemonte, che ha ritenuto l’apposizione delle vetrate finalizzata non già al sostegno della tenda bensì
alla chiusura stabile dello spazio esterno, ingenerando un ampliamento dei locali e la creazione di un
nuovo volume o superficie, in quanto tale soggetto al previo conseguimento del titolo edilizio. Il
T.a.r., in particolare, ha concluso per la necessaria rimozione delle vetrate, fermo il mantenimento
della struttura portante. In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha tuttavia qualificato
diversamente la fattispecie e riformato la sentenza di primo grado, annullando, in parte qua,
l’ordinanza di ripristino. In particolare, richiamando un precedente della Cons. Stato, sez.VI, 21 luglio
2025, n. 607), il Consiglio di Stato ha ritenuto che le opere in questione (e, in particolare,
l’apposizione di vetrate scorrevoli perimetrali) siano inidonee a trasformare lo spazio esterno in un
ambiente stanziale chiuso e stabile e che, pertanto, possano essere realizzate in regime di attività
edilizia libera. Nella decisione in commento, in particolare, ai fini della qualificazione di un’opera
alla stregua di “pergotenda” assumono rilevanza due profili: le caratteristiche strutturali, nel caso di
specie consistenti nel carattere retrattile della tenda e nel carattere scorrevole delle vetrate di chiusura,
e l’aspetto “funzionale”, in base al quale l’opera deve essere destinata a consentire la migliore
vivibilità di uno spazio esterno, mantenendone la destinazione (pur non richiedendosi la temporaneità
dell’esigenza sottesa alla realizzazione dell’opera, che può anche essere stabile nel tempo).
Sui caratteri che compongono la nozione di “pergotenda”, al fine di distinguerla da opere che, seppur
simili, sono soggette al previo titolo abilitativo, si è formata una copiosa giurisprudenza. Anche a
causa della prolungata assenza di un dettagliato referente normativo (lacuna recentemente colmata,
come sarà precisato infra), si rilevano indirizzi ermeneutici non uniformi, specialmente per quanto
attiene alla presenza di una eventuale chiusura perimetrale precaria della tenda. In base al più recente
indirizzo ermeneutico, la pergotenda «consiste in una struttura leggera, non stabilmente infissa al
suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico. È, in particolare,
necessario che: i) l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione
dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; ii) la
struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e
all’estensione della stessa; iii) gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto
facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque
privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente
configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”. In altri termini, per
aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale
plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di
nuovo volume» (Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2025, n. 5918 e copiosa giurisprudenza ivi richiamata,
si v., inoltre, l’ampia ricostruzione presente C.g.a., ad. sez. riun. 15 novembre 2022, n. 573. Si v.,
altresì, Cons. Stato, sez. VII, 2 aprile 2025, n. 2834; sez. VII, 12 dicembre 2024, n.10029; C.g.a., sez.
giur., 28 marzo 2024, n. 232; 23 febbraio 2024, n. 131).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2025, n. 5918 e copiosa giurisprudenza ivi richiamata, si v., inoltre,
l’ampia ricostruzione presente C.g.a., ad. sez. riun., parere 15 novembre 2022, n. 573. Si v., altresì, Cons. Stato,
sez. VII, 2 aprile 2025, n. 2834; sez. VII, 12 dicembre 2024, n.10029; C.g.a., sez. giur., 28 marzo 2024, n. 232;
23 febbraio 2024, n. 131.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 7 luglio 2025, n. 5228