Appalti, Project financing

APPALTI – PROJECT FINANCING: 1. Appalti – Appalto di lavori – Project financing -Mancata indizione procedura di gara per l’affidamento della concessione – Responsabilità precontrattuale -Non sussiste -Ragioni. 2. Appalti – Appalto di lavori – Project financing – Dichiarazione di pubblico interesse – Revoca – Obbligo di indennizzo in favore del promotore finanziario –Non sussiste -Ragioni.

1. L’amministrazione è libera di non dar corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa
concessione, sicché l’eventuale misura di autotutela non determina alcuna responsabilità
precontrattuale né fa sorgere, in caso di revoca, l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo a ristoro
dei pregiudizi economici asseritamente patiti dal promotore. Questo vale solo fino a quando
l’amministrazione non si risolva, sulla base del progetto assentito, ad attivare la procedura di gara
e a concluderla con l’aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva, invero, trasforma l’aspettativa di
mero fatto, fino a quel punto vantata dal promotore, in aspettativa giuridicamente tutelata alla
consequenziale stipula del contratto aggiudicato. (1).
2. Con specifico riguardo alla procedura di project financing, il soggetto individuato come promotore
finanziario, benché prescelto, rimane, rispetto al procedimento di affidamento, nella posizione di
potenziale concorrente e, come tale, non vanta alcun minimo affidamento idoneo a consolidare una
posizione suscettibile di fondare una responsabilità da parte dell’amministrazione. La dichiarazione
di pubblico interesse non rappresenta perciò un atto ad efficacia durevole attributivo in maniera
definitiva di un vantaggio, quanto prodromico alla indizione di una gara, non fondativo di indennizzo
in caso di revoca della stessa. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2021, n. 5870; 4 febbraio 2019, n. 820.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2021, n. 7244.

Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 4 febbraio 2025, n. 873

vedi il documento