Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Requisiti di partecipazione – Provvedimento di esclusione – Competenza del RUP – Sussistenza. 2. Appalti – Requisiti di partecipazione – Cause di esclusione non automatica – Gravi illeciti professionali – Misure di self cleaning – Tempestività -Necessità.

1. È legittimo il provvedimento del RUP che, facendo propria la proposta del seggio di gara,
formalmente investita della verifica circa la presenza, regolarità e completezza della documentazione
prodotta dai concorrenti, disponga l’esclusione dalla procedura di gara. (1).
in motivazione, la sezione ha precisato che il potere di esclusione in capo al RUP non osta alla
possibilità per il medesimo di avvalersi, all’interno di specifici modelli organizzativi, di organi
“ausiliari” per consentire lo svolgimento di una procedura più rapida ed efficace. Ciò, infatti, è
conforme all’art. 15, comma 4, del d.lgs. 36/2023, secondo cui “Ferma restando l’unicità del RUP, le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano
la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed
esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento”, nonché all’art. 7, co. 1,
lett. a) dell’allegato I.2 al codice, in virtù del quale il RUP “effettua la verifica della documentazione
amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’art. 15, comma 4, del
codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e
verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni
conseguenti alle valutazioni effettuate”.
2. La misura di self-cleaning è concretamente “idonea”, e quindi atta a ripristinare la credibilità
professionale del singolo operatore economico, soltanto se adottata spontaneamente in tempi non
sospetti, e non invece in circostanze estreme al solo fine di conservare la partecipazione alla gara.
(2).
In motivazione, la sezione ha precisato che la tempestività è un predicato indefettibile della efficace
azione di self-cleaning, come si evince dall’art. 96, co. 5, del codice dei contratti, secondo cui “in
nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di cui al
comma 6”, nonché dall’art. 96, co. 6, in base al quale “le misure adottate dagli operatori economici
sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito, nonché la
tempestività della loro assunzione”.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, sentenza 10 giugno 2025, n. 5006.
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 25 novembre 2024, n. 21017.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione III-ter, Sentenza 10 luglio 2025, n. 13575

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