1. Il contratto di avvalimento ha tendenzialmente natura onerosa non giustificandosi altrimenti il
prestito a titolo gratuito dei requisiti da parte dell’operatore che potrebbe partecipare alla gara; ove
abbia carattere gratuito dal testo del contratto deve in ogni caso emergere chiaramente l’interesse,
direttamente o indirettamente patrimoniale, ad esso sotteso, al fine di consentire il controllo sulla
meritevolezza, ex art. 1322, comma 2, c.c., distinto dal giudizio di liceità, allo scopo di evitare che
gli interessi perseguiti dalle parti contrastino con gli interessi generali della comunità e dei terzi
maggiormente meritevoli di tutela. (1).
2. È legittimo il contratto di avvalimento anche ove il corrispettivo previsto a favore dell’ausiliaria
non sia congruo rispetto ai requisiti prestati ove, dal testo dello stesso, emerga la possibilità per la
medesima ausiliaria di avere in subappalto lavori, nei limiti dei requisiti prestati, e laddove la stessa
appartenga al medesimo gruppo imprenditoriale della mandante del R.T.I. aggiudicatario. (2).
Si tratta dell’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, sengatamente, C.g.a., ord. 19
febbraio 2016, n. 52; 21 gennaio 2015, n. 35; Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242; T.a.r. per
il Lazio, sez. III-quater, 11 novembre 2021, n. 11585; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio
2021, n. 2276.
3. Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo
complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, senza
concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio
sull’offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull’accertamento della serietà dell’offerta,
desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l’esclusione dalla
gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta. (2).
In motivazione, la sezione ha ritenuto peraltro che le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria fossero
congrue in particolare quanto alle spese generali, avendo l’operatore dimostrato di avere acquisito un
portafoglio lavori tale da consentirgli di distribuire le spese fisse d’impresa (aliquota delle spese
generali) su più cantieri.
(1) Conformi: C.g.a., ord. 19 febbraio 2016, n. 52; 21 gennaio 2015, n. 35; Cons. Stato, sez. V, 25
gennaio 2016, n. 242; T.a.r. per il Lazio, sez. III-quater, 11 novembre 2021, n. 11585; T.a.r. per la
Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2021, n. 2276.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 agosto 2025, n. 7077; 26 giugno 2024, n. 5628; 2 maggio 2019,
n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 7 ottobre 2025, n. 7819