È legittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale all’affissione di manifesti contro
l’insegnamento della cd. “teoria del gender” nelle scuole; ai sensi dell’art. 23, comma 4-bis, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui
contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del
rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza
etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle
abilità fisiche e psichiche”; e tale disposizione va intesa nel senso che i messaggi volti a sensibilizzare
il pubblico su temi di interesse sociale non possono ricorrere a richiami tali da ingenerare
allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento o colpevolizzare o addossare responsabilità a
coloro che non intendono aderire all’appello. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 362 del 2025.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 29 agosto 2025, n. 7132.