Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 – Finalità. 2. Appalti – Revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 – Presupposto: imprevedibilità della variazione prezzi. 3. Appalti – Revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 – Legge di gara -Inderogabilità.

1. L’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede una clausola periodica di
revisione prezzi, introduce obbligatoriamente una tutela non solo dell’appaltatore, ma anche a
salvaguardia dell’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche
amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, nonché quella di evitare che il
corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da
sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; in
applicazione di tale istituto viene quindi fissato un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni oggetto
del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con
beneficio per entrambi i contraenti. (1).
2. La periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea
relativa ai contratti di durata, in armonia con la disciplina di cui all’art. 1664 c.c. – che sebbene non
applicabile ai contratti pubblici, esprime comunque un principio di ordine generale in materia
negoziale – la quale impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili
che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che
accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto.
(2).
3. Non sussistono i presupposti per la revisione dei prezzi in riferimento al contratto multiservizio
tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni,
ove la clausola della lex specialis di gara, liberamente accettata dall’operatore economico con la
richiesta di partecipazione, pur fissando il quomodo, ovvero il criterio di calcolo, non sia automatica
quanto alla sua applicazione, essendo incerta nell’an e nel quando, rimessi ad un evento
astrattamente futuro e incerto, legato a quanto nel corso del contratto l’Autorità competente avrebbe
stabilito (nell’ipotesi di specie l’ARERA).
Nell’ipotesi di specie il paragrafo 8.8.1 del capitolato tecnico, rubricato “revisione prezzi unitari
relativi alla componente energia “eci” e “eacv” del canone del servizio energia con efficientamento
A.1”, aveva stabilito che tale revisione avvenisse tramite l’applicazione di uno specifico indice di
riferimento (Ir) che, per gli impianti oggetto del predetto servizio alimentati a GPL, metano o altro
combustibile gassoso o solido e teleriscaldamento, era la risultante del rapporto tra la media pesata
dei prezzi unitari del gas naturale, al netto delle imposte, definiti dall’AEEG (oggi Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente, di ARERA) per le utenze con consumi inferiori a 1.400
mc/anno, vigenti nel trimestre riferimento e quelli vigenti nel trimestre precedente, secondo quanto
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
(1) Conformi: quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2025, n. 5150; 6 settembre
2022, n. 7756; 23 aprile 2014, n. 2052; 19 giugno 2009, n. 4079; sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; 4 marzo 2015,
n. 1074; 9 maggio 2012, n. 2682; quanto all’ultima parte della massima: Cons. Stato, sez. VII, 2 luglio 2025,
n. 5701; sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756; sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980.

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 28 luglio 2025, n. 6667

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