Giustizia Amministrativa, Militare

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – MILITARE: 1. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Istruttoria – Audizione personale della parte – Ammissibilità – Limiti -Valutazione discrezionale del giudice sull’utilità – Sussiste . 2. Giustizia amministrativa – Processo amministrativo –Richiesta di audizione della parte a fini difensivi – Inammissibilità -Ragioni. 3. Militare – Procedimento disciplinare – Ufficiali generali – Contestazione addebiti – Dies a quo: dalla decisione di disporre l’inchiesta formale. 4. Militare – Preteso coinvolgimento nella dialettica politica – Violazione del dovere di imparzialità delle Forze armate -Sussiste.

1. L’audizione personale della parte non è contemplata tra i mezzi di prova previsti dall’art. 63 c.p.a.,
ma può assumere la forma della richiesta d’informazioni, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. ovvero
dell’interrogatorio libero di cui all’art. 117 c.p.c. per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.;
in entrambi i casi, tuttavia, la scelta di disporre il mezzo istruttorio è subordinata a una valutazione
del giudice di utilità rispetto alla decisione sul merito.
Sottolinea la sezione come tale disciplina non possa dirsi né manifestamente irragionevole, né
arbitraria, pertanto non comporta alcuna violazione dei diritti di difesa, né determina disparità di
trattamento rispetto a quanto previsto per il pubblico impiego privatizzato dal processo del lavoro,
perché anche in tale rito l’interrogatorio libero delle parti è “obbligatorio” nel senso che il giudice è
tenuto a valutare se il relativo espletamento – che comunque non è previsto a pena di nullità – si
configuri di qualche potenziale utilità ai fini della decisione.
2. Nel processo dinanzi al Consiglio di Stato è prevista la difesa tecnica obbligatoria, da prestarsi
con il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, pertanto
non può essere accolta la richiesta di audizione della parte a fini difensivi.
Sottolinea la sezione come tale disciplina non contrasta con il diritto di difesa di cui agli artt. 24 e
111 Cost., anzi rappresenta una modalità per realizzarne la concreta effettività, non essendo
irragionevole rapportare alla fruizione della giurisdizione di una Corte suprema – qual è il Consiglio
di Stato, che è organo di vertice della giurisdizione amministrativa dotato in tale ambito di una riserva
di nomofilachia – la più elevata competenza professionale da parte del difensore.
3. Quando il procedimento disciplinare riguarda ufficiali generali, il termine per la contestazione
degli addebiti inizia a decorrere dalla decisione di disporre l’inchiesta formale adottata, ex art. 1378
c.m., dal Ministro della difesa e non dalla proposta del comandante del corpo.
4. Costituiscono illecito disciplinare i comportamenti del singolo militare che, pur inidonei a
comportare un sostanziale e fattivo schieramento del Corpo di appartenenza a sostegno dell’una o
dell’altra compagine o proposta, siano tali da ingenerare nell’opinione pubblica, o in una parte
significativa di essa, la convinzione (errata) che questo sia coinvolto nella dialettica politica. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 9689 del 2023.

Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 25 luglio 2025, n. 6653

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