È legittimo il diniego, nei confronti di un militare, del congedo per l’assistenza a persona invalida,
per averne già fruito in precedenza per due anni nell’arco della propria vita lavorativa per
l’assistenza ad altra persona. (1).
In motivazione la sezione ha anche ricordato che: i) l’istituto in questione è soggetto anche a tale
limite, oltre a quello rappresentato dalla soglia massima biennale di assistenza della persona invalida
da parte dei propri congiunti, entrambi desumibili dall’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151 del 26
marzo 2001; ii) non è predicabile la tesi della estensione tout court al personale militare degli istituti
previsti dal d.lgs. n. 151 del 2001, come si ricava dal tenore dell’art. 1493, comma 1, del d.lgs. n. 66
del 15 marzo 2010; iii) l’applicazione del d.lgs. n. 151 del 2001 alle Forze armate è soggetta due
principi: – quello per cui le misure assistenziali vanno applicate tenendo conto delle specificità
settoriali delle forze armate e di tutti i corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile, giacché si
tratta di settori dell’amministrazione strettamente preordinati alla tutela di interessi pubblici primari
(difesa della patria, pubblica sicurezza e ordine pubblico); – quello per cui, data la natura eccezionale
del congedo straordinario in generale, i requisiti di concessione debbono ritenersi governati dal
canone della stretta interpretazione.
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 16 dicembre 2024, n. 990; 21 ottobre 2021, n. 894.
Difformi: Cass., sez. lav., 23 novembre 2020, n. 26605; 5 maggio 2017, n. 11031.
Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 10 ottobre 2025, n. 7960