È illegittimo il provvedimento di esclusione del militare dal transito nei ruoli civili del Ministero
della difesa, in quanto volontario in ferma prefissata quadriennale vincitore del concorso e poi
divenuto inidoneo al servizio attivo, poiché anche tale categoria è beneficiaria del diritto di transito
previsto dall’art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in forza dell’art. 930, comma 1-
bis.1., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019, che ciò
prevede con effetto retroattivo dal 2010, perciò applicabile anche ai provvedimenti adottati in data
antecedente alla sopravvenienza normativa. (1).
In motivazione, ha chiarito la sezione che: i) il principio di mantenimento ove più possibile del
rapporto di servizio, oltre ad essere connaturale ad un ordinamento democratico “fondato sul lavoro”
(art. 1 Cost.), risponde, nel caso in cui si tratti di personale appartenente alle forze armate, alla finalità
di riconoscimento da parte del legislatore dei meriti acquisiti; ii) l’art. 930, comma 1-bis.1., del d.lgs.
n. 66 del 2010 si riferisce a tutti i casi di carenza della specifica idoneità psicofisica richiesta per
l’immissione del volontario in servizio permanente e dunque anche ai casi di profilo sanitario
insufficiente e non solamente ai casi di inidoneità assoluta al servizio militare (riforma); iii) una
diversa lettura avrebbe l’illogica e paradossale conseguenza di consentire il passaggio nei ruoli civili
del Ministero ai soli soggetti da riformare, portatori cioè delle problematiche di salute più gravi e/o
limitanti, con esclusione di coloro che presentano solo problemi minori (e, dunque, di coloro che,
pure inidonei al servizio militare, avrebbero una migliore validità psico-fisica ai fini del servizio
civile). Si evidenzia che mentre il beneficio recato dal comma 1-bis (introdotto dalla novella di
cui all’art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94) ha portata espressamente retroattiva
“…si applica a decorrere dall’entrata in vigore del codice …”; quello di cui al comma 1-bis.1
(introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173), lettera a-bis (lettera
inserita dall’art. 3, comma 1, lett. f), l. 5 agosto 2022, n. 119), invece, non contiene tale clausola, il
che potrebbe implicare l’applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6794; sez. I, 24 agosto 2020, n. 1428.
Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 27 ottobre 2025, n. 8290