Deve essere rigettato il ricorso ex art. 116 c.p.a. del concorrente avverso il diniego della stazione
appaltante all’ostensione delle parti secretate delle offerte tecniche delle imprese controinteressate,
motivatamente oscurate a tutela dei segreti tecnici o commerciali di queste ultime, quando il
ricorrente, per un verso abbia oscurato in modo analogo la propria offerta tecnica, per di più
opponendosi all’accesso difensivo delle imprese controinteressate, per altro verso non abbia fornito
prova in giudizio della stretta indispensabilità delle informazioni tecniche oscurate ai fini della
proposizione dell’azione di annullamento avverso l’aggiudicazione dell’appalto. Le esigenze di difesa
del richiedente non prevalgono sempre e comunque su qualunque altro interesse contrapposto, specie
quando, consentendosi l’accesso, si permetterebbe il disvelamento di dati tecnici contenuti nella
documentazione richiesta che rappresentano il know how dell’impresa controinteressata. Tale modus
operandi concretizza innanzitutto un abuso del diritto e del processo – secondo i principi elaborati in
materia dalla giurisprudenza – atteso che la ricorrente formula le proprie doglianze ponendosi in
contraddizione con precedenti suoi comportamenti e contestando scelte amministrative che essa
stessa aveva avvalorato a tutela dei propri interessi, agendo pertanto in violazione del divieto generale
di venire contra factum proprium. Consentendosi inoltre l’accesso in assenza della prova di “stretta
strumentalità” si permetterebbe il disvelamento di dati tecnici contenuti nella documentazione
richiesta che rappresentano know how dell’impresa controinteressata in violazione del diritto alla
riservatezza commerciale.
T.A.R. Marche -Sezione Seconda –Sentenza 5 aprile 2025, n. 255, in Urbanistica ed Appalti n. 6/2025, pag. 783, con commento di G. C. Figuera: “Accesso all’offerta tecnica e tutela delle riservatezza commerciale degli operatori economici”, pag. 785