1. Perché possa sussistere il silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che
questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento
amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con
l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla
istanza del privato; tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi
che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2
della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra
Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle
volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica,
sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni
(qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire
la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Inoltre, in presenza di una formale istanza,
l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia
irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte. Dunque anche in
assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione
ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non
pretestuosa né abnorme del privato.
2. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in coerenza con il
particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.
L’introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze (art. 8, comma 1, del
d.lgs. n. 152 del 2006) non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione
di procedimenti (art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i
relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio
dell’impresa. Una diversa lettura condurrebbe ad una sostanziale interpretatio abrogans delle
previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA,
con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso
legislatore ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. Neppure riveste valenza giustificativa,
al riguardo, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti: si tratta,
infatti, di una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può
ridondare a danno del privato istante né giustificare uno « sforamento » dei tempi normativamente
imposti.
TAR Sicilia – Catania, Sezione Prima, Sentenza 3 febbraio 2025 n. 432, in Foro Amministrativo n. 2 del 2025, pag. 269.