Giustizia Amministrativa

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Spese giudiziali – Condanna al pagamento delle spese – Deve tenere conto dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – Liquidazione delle spese per un importo inferiore ai valori minimi – Costituisce un errore inficiante la sentenza.

Il Tar ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese giudiziali e, se del caso, al
riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione, ovvero per
escluderla, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, con il solo limite, in pratica, che
non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.
Tuttavia, qualora il Tar abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto
del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della L. 31
dicembre 2012, n. 247’), i cui parametri, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei
minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794
del 1942, articolo 24), costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso,
individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione
professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata
al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del
compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di
diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme
praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Pertanto, costituisce un errore
inficiante la sentenza la liquidazione delle spese per un importo manifestamente inferiore rispetto a
quello determinabile in base ai parametri recati dal D.M. n. 55/2014 e in assenza di ragioni di
compensazione parziale enucleate nella pronuncia appellata, pertanto da riformare in parte qua.

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 13 gennaio 2025, n. 169, in Il Foro Amministrativo n. 1 del 2025, pag. 52

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