Giurisdizione, Sanità

GIURISDIZIONE – SANITA’: C. Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Azioni o omissioni delle amministrazioni pubbliche nell’organizzazione del SSN – Lesione del diritto alla salute – Giurisdizione amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010 -Sussiste.

La giurisdizione sulle controversie relative alla presunta lesione di diritti fondamentali, tra cui il
diritto alla salute, derivante da azioni o omissioni delle amministrazioni pubbliche nell’esercizio della
funzione amministrativa di organizzazione del SSN, compete al giudice amministrativo ai sensi
dell’art. 133, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.

Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 29 gennaio 2026, n. 1952, in Guida al Diritto n. 5 del 2026, pag. 28

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