1. L’art. 5, lett. d), direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre
2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che non
vi è perturbazione intenzionale, ai sensi di tale disposizione, qualora misure attuate nell’ambito di un
progetto consentano di prevenire qualsiasi effetto significativo contrario agli obiettivi della direttiva
di mantenere o ripristinare a un livello soddisfacente la popolazione di tutte le specie di uccelli che
vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, tenendo conto in
particolare delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonché delle esigenze economiche e
ricreative.
2. Ai sensi della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il divieto di
disturbo deliberato delle specie protette si applica anche ad attività che, pur non essendo dirette
intenzionalmente a danneggiarle, comportino l’accettazione consapevole di possibili effetti
pregiudizievoli derivanti da interventi umani, quali la realizzazione di infrastrutture. Tuttavia, tale
divieto opera soltanto quando il disturbo sia idoneo a incidere in modo significativo sul livello di
conservazione delle popolazioni della specie interessata e non quando riguardi singoli esemplari privi
di incidenza sulla stabilità della popolazione. Nella valutazione deve essere tenuto conto delle misure
di mitigazione o accompagnamento previste dal progetto, le quali, se idonee a prevenire effetti
significativi contrari agli obiettivi di conservazione delle specie, escludono la configurabilità del
disturbo deliberato.
3. L’efficacia delle misure volte a prevenire qualsiasi perturbazione avente un effetto significativo
sulle specie di uccelli selvatici, ai sensi dell’art. 5, lett. d), direttiva 2009/147(Ce, può essere
dimostrata mediante la valutazione motivata di un consulente tecnico d’ufficio, purché essa sia
fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca
internazionale. Per contro, non può essere richiesto che la prova dell’efficacia di tali misure sia fornita
mediante una documentazione scientifica che attesti la concreta attuazione con successo delle
suddette misure.
Corte Giustizia Unione Europea, Sezione I, Sentenza 26 febbraio 2026, C131/2024, in Guida al Diritto, n. 9 del 2026 pag. 106