Edilizia ed Urbanistica

EDILIZIA ED URBANISTICA: 1. Edilizia ed urbanistica -Permesso di costruire -Silenzio-assenso ex art. 20 T.U.E. –Mancanza degli elementi essenziali richiesti dalla legge -Inconfigurabilità del silenzio-assenso -Mera incompletezza dell’istanza -Onere di soccorso istruttorio entro il termine di conclusione del procedimento -Sussiste -Mancato soccorso istruttorio – Formazione del silenzio-assenso. 2. Edilizia ed urbanistica -Permesso di costruire -Silenzio-assenso ex art. 20 T.U.E. – Difformità urbanistica – Non osta alla formazione del silenzio-assenso. 3. Edilizia ed urbanistica -Permesso di costruire -Silenzio-assenso ex art. 20 T.U.E. –Mancata dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico –Osta alla formazione del silenzio-assenso -Ragioni.

1. Il silenzio assenso con riferimento al permesso di costruire non si forma in presenza di una
inconfigurabilità strutturale dell’istanza, come evincibile dell’articolo 20, comma 1, del Dpr 6 giugno
2001, n. 380 (“Tu edilizia”) come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, ovvero
quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per
la presentazione della domanda. Non può ritenersi, invece, “inconfigurabile”, ma soltanto
“incompleta” la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente
indicati dall’art. 20, comma 1, del Tu edilizia, e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai
regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già
presentata dall’interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato articolo 20, comma 1. In
questi casi, l’amministrazione ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio, ai sensi del comma 5
dell’articolo 20, e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si
forma il silenzio assenso.
2. Il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire non si forma in caso di radicale
inconfigurabilità giuridica dell’istanza – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere
impossibile l’individuazione a priori dello stesso oggetto dell’istanza – con la precisazione che l’istanza
deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Non osta
per contro alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una domanda
non conforme a legge, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei
poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale.
3. Non si forma il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire – che si presenta come
“inconfigurabile strutturalmente” – ove la stessa non sia corredata della dichiarazione del progettista
attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, col deposito di attestazione di
prestazione energetica, richieste espressamente dall’articolo 20, comma 1, Dpr 6 giugno 2001, n. 380
(“Tu edilizia”), che all’ultimo periodo riferisce l’asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto
delle “norme relative all’efficienza energetica”. In siffatta ipotesi, non sorgendo l’obbligo di
provvedere, neppure deve essere svolto soccorso istruttorio.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 9 marzo 2026, n. 1878, in Guida al Diritto n. 14 del 2026, pag. 78, con commento di C. Ponte: <<”Vince” la tesi meno rigorosa che privilegia la semplificazione>>, pag. 88

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