Professioni

PROFESSIONI: Avvocato — Esame di abilitazione professionale — Prove scritte — Punteggio numerico — Valutazione comparativa — Tutela cautelare ai fini del riesame -Ammissibilità.

Con riferimento alle censure avverso il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale
degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, mentre non può essere ignorata la
consolidata giurisprudenza cautelare con riguardo alla lamentata insufficienza del punteggio
numerico ai fini della motivazione del giudizio negativo espresso in relazione all’elaborato del
candidato, di contro non appaiono prima facie irrilevanti i prospettati profili di difforme
valutazione della stessa prova in relazione alla comparazione con analoghe prove scritte di altri
candidati; pertanto, va disposto in via cautelare il riesame dell’elaborato da parte di una
commissione operante presso una diversa corte d’appello.

Consiglio di Stato – Sezione Terza – Ordinanza 30 luglio 2025, n. 2752, in Foro Italiano n. 12 del 2025, Parte Terza, pag. 537, con nota di richiami e commento di G. Taglianetti: “Tutela cautelare effetti anticipatori e irreversibili nel processo amministrativo”

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