Qualora l’amministrazione appaltante richieda l’esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel
contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al quinto dell’importo originario
dell’opera, detta richiesta non trova fondamento nell’originario contratto di appalto e ad essa, pertanto,
non corrisponde alcun obbligo da parte dell’appaltatore; con la conseguenza che il successivo accordo
intervenuto tra le parti per l’esecuzione dei nuovi lavori in variante (nella forma di un atto di
sottomissione o di un atto aggiuntivo), deve essere considerato come un contratto, autonomo rispetto
a quello originario.
Cass. civ., Sezione I, Ordinanza 4 marzo 2026, n. 4893, in Guida la Diritto n. 13 del 2026, pag. 55