1. La disciplina recata dal cod. ambiente è stata adottata dallo Stato sulla base del titolo di competenza
esclusiva nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».
2. La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.,
alla cura esclusiva dello Stato. Spetta allo Stato determinare presupposti, caratteristiche, eventuali
esenzioni e semplificazioni procedimentali dell’autorizzazione paesaggistica, in ragione
dell’incidenza sul valore intangibile dell’ambiente e delle ineludibili esigenze di assicurare una tutela
valevole su tutto il territorio nazionale. La legislazione regionale, pertanto, non può prevedere una
procedura diversa da quella dettata dal legislatore statale, non essendo consentito alle regioni di
sostituirsi all’apprezzamento di quest’ultimo e di introdurre deroghe agli istituti di protezione
ambientale che dettano una disciplina uniforme, tra cui va annoverata anche la citata autorizzazione.
3. È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., l’art. 4l.r.
Puglia 4 luglio 2023 n. 19 (XI legislatura – 16º provvedimento di riconoscimento di debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del d. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come
modificato dal d. lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e disposizioni diverse) [La disposizione dichiarata
costituzionalmente illegittima prevedeva che, fino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso
pubblico e temporaneo di durata non superiore a centoventi giorni, comprese fra le attività di cui
all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fossero escluse dalle procedure di
valutazione ambientale e paesaggistica, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine
del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi] .
Corte Costituzionale – Sentenza 10 maggio 2024, n. 82, in Il Foro Amministrativo, n. 1 del 2025, pag. 7